I lavoratori che hanno un contratto di lavoro dipendente nel settore privato o pubblico possono richiedere il congedo per invalidità civile a sostegno delle terapie che derivano dalla propria condizione invalidante.
Introdotto nel 2011, il congedo dà l’opportunità di assentarsi dal lavoro per motivi strettamente legati alla patologia per cui si è ottenuta l’invalidità. Non è valido per le visite mediche ma solo per i trattamenti e le terapie (viene infatti chiamato “congedo cure”). Possono usufruirne, ad esempio, i pazienti oncologici che devono affrontare dei cicli di cure a cadenza regolare. Ammonta ad un massimo di 30 giorni annuali (continuativi oppure frazionati) ed è riservato a coloro che hanno un’invalidità riconosciuta superiore al 50%. L’anno si considera sempre facendo riferimento all’anno solare mentre il frazionamento avviene per giorni (e non per ore).
Si tratta di una misura totalmente a carico dell’azienda, che può essere richiesta dal dipendente inoltrando apposita richiesta al datore di lavoro. Per ottenere il congedo di invalidità civile è necessario che il possesso dei requisiti sia attestato da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, ad esempio il medico di base.
Oltre al certificato medico sono necessari i seguenti documenti:
Per quanto riguarda l’importo della retribuzione, il decreto n.119/2011 stabilisce il trattamento viene calcolato secondo lo stesso sistema previsto per le assenze di malattia. In linea di massima ciò significa che nel settore privato per i primi 3 giorni lo stipendio viene garantito al 100%; dal 4° al 20° giorno viene garantito al 50% e dal 21° giorno al 30° giorno viene garantito al 66,67%. Queste indicazioni sono solo orientative: bisogna tenere presente che il il contratto collettivo nazionale a cui il lavoratore è sottoposto potrebbe prevedere specifiche diverse.
Il congedo per invalidità non va confuso con l’indennità di malattia. Si tratta di due misure differenti e cumulabili. Se il primo è totalmente a carico dell’azienda, il secondo è a carico dell’azienda solo per i primi 3 giorni di assenza; trascorso questo tempo, diventa a carico dell’INPS.
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